La regolarizzazione 2012 e l’incertezza del diritto

La regolarizzazione 2012 e l’incertezza del diritto

La legislazione italiana in materia di immigrazione ha poco più di vent’anni di storia, ma ha inanellato una quantità impressionante di fallimenti e castronerie.
E’ opportuno ricordare solo la più recente ‘bestialità’, sanata dalla Corte Costituzionale: il divieto per il cittadino italiano di sposarsi a casa propria, introdotto dal cosiddetto ‘decreto sicurezza’, che pretendeva di esigere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro anche per contrarre matrimonio in Italia con un/a italiano/a. Il decreto di ‘emersione’ che diviene operativo dal 15 settembre non fa eccezione a questa regola di sciatteria legislativa: al suo interno contiene una ‘perla’ che lo renderà inapplicabile in numerosissimi casi, e lo collocherà nel novero delle leggi emanate per non funzionare (ed arricchire azzeccagarbugli e legulei). Originalissimamente, viene richiesto al datore di lavoro che fa ‘emergere’ il proprio dipendente precedentemente assunto ‘in nero’, di dimostrare la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, attraverso documentazione proveniente da organismi pubblici. Il lavoratore straniero di cui parliamo è in Italia senza permesso o, come si usa dire, clandestinamente. Una delle sue preoccupazioni principali è, ovviamente, nascondersi da qualsiasi organismo pubblico, che ne constaterebbe la condizione irregolare. Di conseguenza, il possesso di documentazione proveniente da organismi pubblici attestante la sua presenza in Italia nell’anno 2011 è un’eventualità eccezionale. In pratica, nella maggioranza dei casi, i datori di lavoro, a favore dei quali è stata ideata e promulgata la ‘emersione’, non potranno utilizzarla, in quanto non dispongono della documentazione richiesta: di conseguenza, molta parte dei lavoratori irregolari rimarrà nel sommerso ed il datore di lavoro, non potendo ‘ravvedersi’, sarà soggetto alle inasprite sanzioni imposte dalla Unione Europea. È inoltre prevedibile che in molti casi i datori di lavoro produrranno documentazione ‘proveniente da organismi pubblici’ ma di dubbia riconoscibilità: è organismo pubblico un medico di base? Un consolato estero? Un Ente incaricato di pubblico servizio come il trasporto pubblico? Siamo di fronte all’ennesimo capolavoro giuridico, che produce un’unica certezza: l’aumento dell’incertezza del diritto e della sfiducia nei rapporti fra i cittadini e pubblica amministrazione.In allegato un approfondimento sulla sanatoria

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